domenica 29 novembre 2020

Concorso di persone nel reato vs connivenza

Domenica dedicata allo studio (pensa che novità!). Per non annoiarmi col diritto amministrativo che era in programma per oggi, ho dedicato anche del tempo al diritto penale. L’argomento scelto è quello del concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 c.p. 

A tal proposito ho eviscerato (mi si lasci passare questo termine, perché penso renda bene l’idea del lavoro certosino che ho fatto senza escludere nulla) tutte le possibili variazioni sul tema, anche quelle più complicate da gestire per un P.M., tipo il concorso colposo in delitto doloso e viceversa. 

La cosa però che mi ha lasciato più perplesso oggi è il rapporto tra questo reato e la connivenza, ossia lo status di chi assiste passivamente ad un reato senza, appunto, fare nulla. 

Connivenza che in genere non è punita dal codice penale in quanto un soggetto non è obbligato a intervenire e fermare l’esecuzione di un reato come succede per le forze di polizia. La connivenza è punibile solo in alcuni casi sporadici, alcuni dei quali relativi agli attentati a personalità dello Stato e, ultimamente, secondo una sentenza della Cassazione, anche nei reati mafiosi in quanto la connivenza di un soggetto coinvolto in qualche modo in organizzazioni mafiose, seppure con frequentazione passiva, esula dalla sola connivenza sconfinando nel concorso, per lo meno morale, di persone nel reato. 

A questo punto mi sono venuti in mente tutti quei delitti, dagli abusi sessuali alle violenze sulle donne, per esempio, in cui la connivenza spesso la fa da padrone, e penso che in questi casi non debba rimanere assolutamente impunita, come spesso avviene. 

Connivenza in questi casi vuol dire omertà, tacito consenso, ergo, complicità morale. 

Chi assiste ad un reato del genere senza far nulla, secondo me concorre moralmente nel reato, perché facendo finta di nulla è come se approvasse l’esecuzione del reato stesso e spingesse moralmente l’esecutore materiale a continuare nel suo comportamento delittuoso. 

La linea che divide il concorso di persone nel reato e la connivenza è quindi sottilissimo. 

Perché allora non associarlo per legge al reato di concorso morale di persone e punire chi non denuncia i reati a cui assiste passivamente, spesso facendolo per anni? 

Potrebbe per esempio essere inserito un comma specifico all’art. 110 c.p, per la connivenza di taluni reati più gravi, senza che ogni volta la Cassazione debba fare i salti mortali per assimilare di volta in volta la connivenza al reato di concorso di persone nel reato.

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